Modello 730/2017: quali detrazioni per lavoratori impatriati

Modello 730/2017: quali detrazioni per lavoratori impatriati

Con il periodo d’imposta 2016 diventano applicabili le deduzioni introdotte dall’art. 16 del D.Lgs n. 147/2015 dedicate ai lavoratori che stranieri che trasferiscono la loro residenza e il loro centro d’interessi in Italia. Come segnalatoci dagli autori di www.detrazioni-fiscali.it, le prime istruzioni operative in merito all’applicazione di tali sgravi fiscali arrivano con il modello 730/2017, approvato con provvedimento del 16 gennaio u.s.

Le deduzioni si concretizzano in un’imponibilità limitata del reddito da lavoro dipendente prodotto in Italia che, quindi, verrà tassato solamente per il 70% del suo ammontare complessivo, a iniziare dal periodo d’imposta 2016 e per i quattro successivi. I lavoratori impatriati che possono beneficiare di tale bonus fiscale devono possedere determinati requisiti.

In primo luogo, i lavoratori stranieri non devono risultare residenti in Italia nei 5 periodo d’imposta precedenti al trasferimento che dà diritto al bonus, e devono impegnarsi a dimorare in Italia per almeno due anni, durante i quali dovranno provare, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate, di aver prestato lavoro nel nostro Paese per almeno 183 giorni all’anno. Il trasferimento deve essere giustificato da un impiego di elevata qualificazione e specializzazione, in ruoli con funzioni direttive.

Sono agevolabili solo i dipendenti di imprese che hanno la sede in Italia o in altre alla stessa partecipate: si tratta di società controllanti, ovvero collegate e controllate, direttamente o per il tramite di un soggetto terzo. Possono beneficiare delle deduzioni in esame solo i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Il trasferimento della residenza in Italia è considerato una conditio sine qua non per l’applicazione degli sgravi in dichiarazione.

Sono considerati beneficiari legittimi del bonus fiscale anche i cittadini dell’Unione europea che siano in possesso di una laurea e abbiano svolto, fuori dall’Italia, un’attività di lavoro dipendente a tempo determinato, ovvero di lavoro autonomo o d’impresa, negli ultimi due anni.

Inoltre, rientrano nella platea dei contribuenti a cui si applica lo sgravio IRPEF anche i cittadini dell’Unione europea che, unitamente a una delle attività lavorative appena elencate, abbiano soggiornato fuori dall’Italia, per 24 mesi o più, al fine del conseguimento di una laurea o di una successiva specializzazione.

La deduzione dall’IRPEF del 30% del reddito di lavoro dipendente non è cumulabile con l’agevolazione prevista per il rimpatrio di ricercatori o docenti universitari attualmente impiegati all’estero né con altri bonus fiscali di simile natura, e non può in alcun modo essere concessa a chi non possiede, contemporaneamente, tutti i requisiti sopra citati.

Nel caso di utilizzo illegittimo del bonus, o del venir meno di uno dei suddetti requisiti, l’agevolazione fiscale decade e il contribuente è tenuto al versamento della maggior imposta, unitamente alle sanzioni di legge e agli interessi legali.