Avvalimento, strumento utile ma con tanti punti da chiarire

Avvalimento e appalti., come funziona in Italia

Nel campo degli appalti ci sono termini e procedure che sono continuamente oggetto di specifiche attenzioni e richieste di chiarimento. L’esempio più recente riguarda l’istituto dell’avvalimento, in particolare nel caso di soccorso istruttorio. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Il settore degli appalti in Italia continua a essere un terreno accidentato per molte imprese, che si districano a fatica tra le tante norme e le loro applicazioni, nonostante i tentativi di semplificazione che si sono succeduti nel tempo, come per ultimo con il nuovo Codice degli Appalti, che ancora non produce gli effetti sperati. In particolare, ci sono alcuni ambiti specifici che richiedono quasi uno studio approfondito di ogni tipo di variabile e di sfumatura prima di poter procedere alla presentazione di una domanda o l’effettivo possesso dei requisiti previsti nei bandi.

Grazie al supporto degli esperti di Appaltitalia, il portale che, come suggerisce il nome, è il punto di riferimento per chi opera nel mondo degli appalti in Italia, oggi ci concentriamo proprio su una possibilità molto importante e altrettanto complicata, ovvero quella dell’avvalimento.

Si tratta di un istituto che fatto la sua comparsa nell’ordinamento giuridico del nostro Paese esattamente dieci anni fa, in seguito alle ordinanze dell’Unione Europea, e che serve ad allargare le maglie della concorrenza e della partecipazione a bandi e gare promosse dalle pubbliche amministrazioni attraverso un “prestito” di requisiti.

In sintesi, infatti, l’avvalimento è la facoltà offerta a un soggetto di avvalersi dei requisiti economici, finanziari o tecnico-professionali di un altro operatore (sia esso professionista o impresa) che sono fondamentali per risultare idoneo a partecipare a una gara d’appalto.

L’impresa concorrente e quella offre il sostegno sono parimente responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per i lavori previste dal contratto, che viene eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, mentre l’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Già questa sintetica definizione ci fa capire come l’ambito di intervento sia abbastanza ampio, anche se alcune “postille” lo delimitano alquanto: ad esempio, nel caso di titoli di studio, quelli professionali e le esperienze professionali pertinenti, è stabilito che si possa fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi eseguono direttamente i lavori o i servizi.

O, ancora, il Consiglio di Stato ha recentemente sancito che non è possibile giovare di avvalimento per soddisfare la richiesta di iscrizione alla Camera di Commercio.

Un altro intervento recente in materia arriva dalla Sicilia, e per la precisione dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione isolana, che ha provato a chiarire alcuni aspetti legati all’avvalimento e alla sua applicazione nel tema del soccorso istruttorio, altro istituto particolarmente controverso e spesso di difficile comprensione (e che riguarda, vale la pena ricordarlo velocemente, la possibilità per un concorrente di regolarizzare le offerte non conformi alla lex specialis di gara a condizione che non sia alterata la par condicio e il buon andamento della procedura), al punto da esser stato oggetto di numerosi discussioni sia in sede di adunanza plenaria della stessa CGA che in ulteriori atti.

Al centro della questione c’è la natura prevalentemente atipica dell’avvalimento, che è un tipo di contratto che non è assimilabile né sovrapponibile al mero mandato, ma neppure a quello del sub appalto o di affitto di azienda, avendo tratti per così dire misti. Inoltre, il ricorso frequente all’avvalimento ha consentito anche a ad imprese inidonee (per organizzazione imprenditoriale o per dimensioni) di partecipare ad alcune gare, scavalcando in qualche modo l’interesse pubblico alla corretta e puntuale esecuzione del contratto.

Per questo, una soluzione potrebbe essere l’indicazione da parte delle stazioni appaltanti di specifici compiti essenziali che devono essere svolti dall’offerente nel caso di appalti di lavori, appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione, che però lascerebbe troppa soggettività nella stesura dei documenti. Serve insomma un intervento deciso dal punto di vista nazionale, come le annunciate linee guida dell’Anac, per chiarire definitivamente una questione incerta.