Lavoro stagionale, la normativa

Lavoro stagionale, la normativa

Il lavoro stagionale indica un’attività lavorativa che si svolge in un determinato periodo dell’anno senza carattere di continuità. Possono essere, quindi, lavoratori stagionali gli impiegati nell’agricoltura, nel turismo, nel settore alimentare e in generale in tutte le attività che hanno una durata ben determinata. Il periodo di inattività non dovrebbe essere superiore ai 70 giorni continuativi o ai 120 giorni non continuativi nell’anno solare.

Il Jobs Act ha introdotto, come sappiamo, l’acausalità nei contratti a termine fino ad un massimo di 3 anni. In pratica non è necessario indicare il motivo dell’assunzione del lavoratore. Tuttavia ciò non vale nel caso del lavoro stagionale e, inoltre, nelle sostituzioni per maternità. Nel lavoro stagionale, inoltre, non vale il limite di assunzione del lavoratore per 36 mesi: il datore può dunque assumere la stessa persona anche per un periodo più lungo. Non vige più l’obbligo di pausa tra due contratti: il datore può quindi riassumere anche il giorno successivo al termine del precedente rapporto di lavoro, senza dover attendere 10-20 giorni come per i contratti a tempo determinato.

Per promuovere il lavoro stagionale, soprattutto giovanile e per i residenti di Regioni svantaggiate, vengono messi a disposizione fondi pubblici d’investimento, per esempio da parte del Fondo Sociale Europeo. In questo modo le aziende e le imprese, del settore turistico ad esempio, saranno invogliate ad assumere nuovo personale per un periodo di tempo limitato. Un datore di lavoro potrà poi assumere una certa quota di lavoratori provenienti dall’estero, inoltrando apposita domanda al Ministero del Lavoro.

GIOVANI E LAVORO STAGIONALE

Il lavoro stagionale risulta spesso un buon modo per i giovani per entrare nel mercato del lavoro, richiesti per esempio nelle attività di animazione, presso villaggi vacanze e altre strutture ricettive, o nelle attività di guide e accompagnatori turistici, o ancora come assistenti bagnanti o impiegati nei parchi di divertimento.

Uno dei migliori portali per trovare lavoro stagionale, eventualmente all’estero, è Eures, il sito di riferimento europeo della mobilità professionale; molto utile anche la banca dati di Just Landed, dove è possibile trovare anche alloggio. Specifico per la ricerca di lavoro stagionale, sempre all’estero, è Jobs Abroad Bullettin.

LAVORO STAGIONALE E DISOCCUPAZIONE

Ai disoccupati stagionali è possibile accedere all’indennità di disoccupazione, pur se con requisiti ridotti. Per averne diritto è necessario aver lavorato, nell’anno solare precedente, almeno 78 giorni, festività e assenze incluse. Occorre poi essere assicurati da almeno due anni.

L’indennità viene richiesta in riferimento ai contratti di lavoro dipendente, dunque stagionali e non può essere corrisposta in caso di dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto lavorativo. L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate durante l’anno precedente, per un massimo di 6 mesi. La domanda va necessariamente presentata presso le sedi INPS entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Bisognerà compilare l’apposito modulo e corredare la domanda con le dichiarazioni del datore o dei datori di lavoro. Alla domanda va aggiunta il modulo detrazioni ai fini IRPEF. Maggiori informazioni si possono reperire sul sito INPS oppure presso le sedi dislocate in tutto il territorio italiano.